Art. 4.

      1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i giudici di tribunale.
      2. Il personale di cui al comma 1 assume servizio presso le sedi assegnate entro un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.